Categorie
comunicati

ESTINZIONE ANTICIPATA: SPORTELLO DEL CONSUMATORE A FAVORE DI IMPIEGATI E PENSIONATI

Sportello del Consumatore ha tenuto una riunione a Roma il 3.02.2020 alla presenza dell’Avvocato Martorano, esperto in materia creditizia, per trattare la sopravvenuta pronuncia della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) dell’11 SETTEMBRE 2019 e la decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario dell’11 DICEMBRE 2019 – relatore Flavio Lapertosa che, con ordinanza, ha rimesso al Collegio di Coordinamento di Palermo la decisione su un rimborso di un consumatore avverso una cessione di quinto della pensione stipulata in data 08/11/2013 ed estinto anticipatamente il 05/04/2018 per la restituzione di tutti gli oneri versati e non maturati in funzione della anticipata estinzione.

Il collegio ha richiamato il principio di diritto costantemente applicato in materia dell’Arbitro Bancario (a partire dalla nota decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento, poi  ribadita dalle decisioni n. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016), secondo cui:

1) “Nella formulazione dei Contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota);

2) In applicazione dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) L’importo da rimborsare deve essere determinato, com’è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue);

4) Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente”.

L’Avvocato Santo Alfonso Martorano fa rilevare ed evidenzia l’importanza della Sentenza della Corte di Giustizia Europea e chiede che le Banche si adeguino nel più breve tempo possibile a quanto statuito dalla CGUE e dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario di Palermo.

Il Dottore Squillaci, nella qualità di Presidente di “Sportello del Consumatore” Roma – Lazio, ribadisce la necessità per le Banche e per le Società Finanziarie di adeguarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11/09/2019 e da quanto ribadito dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario nella Sentenza dell’11/12/2019 così come sapientemente illustrato, in maniera dettagliata, dall’Avv. Santo Martorano.