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Ecco come liberarsi Legalmente dei debiti

Affrontare un debito può sembrare un vicolo cieco, ma esistono percorsi legali che permettono di trovare una via d’uscita e superare questo ostacolo. Il Codice della Cri- si d’Impresa offre quattro strade per liberarsi dai debiti, ognuna con delle specifiche procedure e risultati. Le ana- lizzeremo qui di seguito.

● Ristrutturazione dei debiti del consumatore

● La liquidazione controllata del sovraindebitato

● L’esdebitazione dell’inca- piente

● Il concordato minore Ristrutturazione dei debiti del consumatore Questa opzione permette al consumatore di proporre un piano di ristrutturazione dei propri debiti senza che sia necessario l’accordo dei cre- ditori. È necessario che le obbligazioni siano state con- tratte per necessità diverse da quelle collegate al lavoro. Quindi tale procedura non è aperta a Partite Iva, profes- sionisti, imprenditori, società, start up. Scopo di tale procedura è ottenere dal giudice una ridu- zione del debito (una sorta di “saldo e stralcio”), anche senza il consenso dei creditori, tutte le volte in cui il de- bitore dimostri di non poter pagare tutto il passivo accu- mulato. Per accedere alla ristrutturazione del debito, il consuma- tore non deve aver presentato richieste simili negli ulti- mi 5 anni e non deve essersi indebitato gravemente per propria colpa. Se il piano viene approvato dal giudice e correttamente eseguito, i debiti non coperti verranno can- cellati, purché il consumatore non abbia commesso frodi o aggravato la propria situazione finanziaria. Si possono falcidiare i debiti derivanti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nonché si può conservare inalterato il rapporto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale alla condizione di essere in regola con i pagamenti o essere rimesso in termini dal giudice. Anche i creditori privilegiati possono subire tagli sui loro crediti, in base al valore dei beni su cui insistono i loro diritti. Per accedere a tale procedura bisogna rivolgersi a un Or- ganismo di Composizione della Crisi (OCC), un ente terzo e neutrale che offre assistenza al debitore. Gli OCC sono co- stituiti dagli ordini professiona- li dei dottori commercialisti e degli avvocati, dalle Camere di commercio, da alcuni consi- gli notarili e alcuni Comuni. La liquidazione controllata del sovraindebitato La liquidazione controllata rappresenta una delle vie le- gali per affrontare situazioni di sovraindebitamento, sia per consumatori che per impren- ditori. Questa procedura pre- vede l’intervento di un giudice che nomina un liquidatore con l’obiettivo di vendere i beni del debitore, escludendo quelli indispensabili per il sostenta- mento, e di utilizzare il ricava- to per ripagare i creditori. La richiesta di avviare una li- quidazione controllata può essere fatta non solo dal de- bitore stesso ma anche da terzi, come i creditori, a con- dizione che il debitore sia in stato di insolvenza. Questa opzione è disponibile per diverse figure: consumatori pri- vati, imprenditori che non rientrano nei limiti di fallibilità, imprenditori agricoli e titolari di start-up innovative. La procedura si svolge nel Tribunale competente, basato sul luogo dove il debitore ha il suo principale interesse commerciale o personale. Una volta avviata la liquidazio- ne controllata tramite sentenza, il giudice ordina la con- segna dei beni al liquidatore, salvo specifiche eccezioni motivate. Il liquidatore, quindi, prende il controllo dei beni, li vende e distribuisce il ricavato tra i creditori seguendo le regole stabilite dalla legge. Il liquidatore ha il compito di gestire i beni, redigere un inventario entro 90 giorni dall’inizio del suo incarico e pro- porre un piano di liquidazione. Questa figura assicura che i beni vengano venduti e i proventi distribuiti equamente tra i creditori, rispettando i vari gradi di privilegio. >C>o>n l’apertura della liquidazione controllata, tutte le altre PRIMAVERA 2024 – Pag. 3 PRIMAVERA 2024 – Pag. 4 segue COME LIBERARSI DAI DEBITI porta all’esdebitazione, ossia alla cancellazione dei debiti residui. L’esdebitazione dell’incapiente L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è una pro- cedura pensata per aiutare le persone che si trovano in una situazione di insolvenza talmente grave da non esse- re in grado di offrire nulla ai propri creditori. Si tratta quasi sempre di persone nullatenenti. Questo percorso offre una seconda possibilità a chi è sommerso dai debiti ma dimostra di meritare un’altra op- portunità. La procedura è pensata per le persone fisiche che si tro- vano in una condizione di incapacità economica totale e che soddisfano determinati criteri di meritevolezza, quali:

● non aver commesso frodi a danno dei creditori;

● non avere contribuito volontariamente o per grave ne- gligenza alla propria situazione di debito;

● essere completamente privi di risorse, attuali o future, da destinare ai creditori.

Una volta presentata la domanda, attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e accompagnata dalla documentazione richiesta, il giudice valuterà la situazio- ne e potrà concedere l’esdebitazione tramite un decreto. Questo decreto è soggetto a contestazioni da parte dei creditori entro 30 giorni dalla sua comunicazione. Se non ci sono opposizioni, o una volta risolte eventuali contestazioni, il debitore sarà liberato dai suoi debiti pre- gressi, ma resterà sotto osservazione per 4 anni. Durante questo periodo, qualora la situazione economica del de- bitore dovesse migliorare in modo significativo, potrebbe essere chiamato a saldare una parte dei suoi debiti, non inferiore al 10% del totale. Il concordato minore Il concordato minore è un percorso non accessibile ai consumatori, ma pensato per professionisti, imprendito- ri di piccole dimensioni, agricoltori e start-up innovative. Questa procedura permette di proporre un accordo ai creditori per ristrutturare i debiti, potendo scegliere tra la continuazione dell’attività (forma in continuità) o la sua cessazione con eventuale apporto di risorse esterne per aumentare la quota destinata ai creditori (forma liquida- toria). La richiesta deve essere presentata attraverso un Or- ganismo di Composizione della Crisi (OCC) situato nel Tribunale di riferimento del debitore, che non è neces- sariamente legato alla sede legale dell’impresa o alla residenza del professionista. Alla domanda deve essere allegata una relazione dettagliata dell’OCC, la cui analisi sarà poi valutata dal giudice. La richiesta verrà respinta se emergono frodi ai danni dei creditori, mancanza di do- cumentazione, o se il debitore ha già ottenuto l’esdebita- zione negli ultimi 5 anni o due volte in vita. La presentazione della domanda porta alla sospensione degli interessi sui debiti fino alla conclusione della proce- dura, esclusi i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privi- legio. Per l’approvazione, è necessaria l’accettazione del 50% dei creditori. Se un creditore detiene la maggioran- za, è richiesto il consenso anche per singoli individui. Il giudice omologa l’accordo se rispetta tutti i criteri legali e di fattibilità, e se non vi sono contestazioni. Nel caso di opposizioni, l’omologa può avvenire solo se il giudice ritiene che il piano soddisfi adeguatamente il creditore contestante rispetto alla liquidazione dei beni. Dopo l’omologa, il debitore procede all’esecuzione del piano sotto la supervisione dell’OCC, che assiste in caso di difficoltà e coordina le eventuali vendite competitive. In caso di diniego, il giudice emetterà un decreto specifican- do le ragioni e potrà avviare la procedura di liquidazione controllata se richiesto dal debitore.t

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